Art. 3

In vigore dal 18 nov 2022
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione di cui all’ è pari a 1 782 285,71 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di contributo con l’UNODA. Tale accordo di contribuito prevede che l’UNODA assicuri la visibilità del contributo dell’Unione corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di contribuito di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà incontrate e della data di conclusione di tale accordo.
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