Art. 2
In vigore dal 18 nov 2022
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 è affidata all’Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA), sostenuto dall’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI).
3. L’UNODA, sostenuto dal SIPRI, svolge le sue funzioni sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tale scopo, quest’ultimo definisce le modalità necessarie con l’UNODA e con il SIPRI.
Storico versioni
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