Art. 5

Modifiche alla decisione BCE/2013/1

In vigore dal 10 ott 2022
Modifiche alla decisione BCE/2013/1 La decisione BCE/2013/1 è modificata come segue: 1) all’ sono aggiunte le seguenti definizioni: «19. per “autorità competente” si intende un’autorità nazionale competente o la BCE; 20. per “autorità nazionale competente” si intende un’autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all’, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 (*1) e, ai fini della presente decisione, tale definizione comprende anche le banche centrali nazionali a cui sono stati assegnati compiti di vigilanza in base alla normativa nazionale e che non sono designate quali ANC, per quanto riguarda i compiti di vigilanza ad esse affidati; 21. per “autorità cooperante” si intende un’autorità pubblica, diversa da una banca centrale appartenente al SEBC o da un’autorità competente, con la quale il SEBC o il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) cooperano nell’assolvimento dei compiti del SEBC o della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013; 22. per “autorità competente partecipante” si intende un’autorità competente che utilizza i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC e con altre autorità competenti, al fine di svolgere compiti nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013; (*1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»;" 2) è inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Utilizzo dei servizi del PKI-SEBC da parte delle autorità cooperanti 1.   Previa approvazione del Consiglio direttivo, un’autorità cooperante può utilizzare i servizi del PKI-SEBC per accedere e utilizzare le applicazioni, i sistemi, le piattaforme, le banche dati e i servizi elettronici del SEBC e dell’Eurosistema al fine di cooperare con il SEBC o con l’MVU e operare a tale scopo in veste di ente di registrazione per i propri utenti interni. 2.   Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare i servizi del PKI-SEBC presentano al Consiglio direttivo una dichiarazione con la quale confermano l’utilizzo dei servizi da parte loro e si impegnano a ottemperare ai relativi obblighi. 3.   Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare i servizi del PKI-SEBC rispettano il quadro normativo applicabile, compreso l’accordo tra il livello 2 e il livello 3.»; 3) l’articolo 14 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 14 Disposizioni finanziarie Le banche centrali partecipanti e le autorità competenti partecipanti sostengono i costi per lo sviluppo e la gestione dei servizi PKI-SEBC secondo uno schema di rimborso definito, basato su un criterio di ripartizione dei costi, come ulteriormente specificato nelle dotazioni finanziarie del PKI-SEBC conformemente alle norme applicabili in materia di rimborso. Le autorità cooperanti contribuiscono ai costi secondo uno specifico schema di rimborso.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:1982:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo