Art. 1

Definizioni

In vigore dal 10 ott 2022
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) per «autorità competente» si intende un’autorità nazionale competente o la Banca centrale europea (BCE); 2) per «autorità nazionale competente (ANC)» si intende un’autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all’, punto 2), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e, ai fini della presente decisione, tale definizione comprende anche le banche centrali nazionali a cui sono stati assegnati compiti di vigilanza in base alla normativa nazionale e che non sono designate quali ANC, per quanto riguarda i compiti di vigilanza ad esse affidati; 3) per «autorità competente partecipante» si intende un’autorità competente che utilizza i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC e con altre autorità competenti, al fine di svolgere compiti nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013; 4) per «autorità cooperante» si intende un’autorità pubblica, diversa da una banca centrale appartenente al SEBC o da un’autorità competente, con la quale il SEBC o l’MVU cooperano nell’assolvimento dei compiti del SEBC o della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013; 5) per «servizi del SEBC» si intendono una o più delle applicazioni, dei sistemi, delle piattaforme, delle banche dati e dei servizi elettronici elencati nell’allegato I; 6) per «banca centrale fornitrice» si intende una banca centrale che sviluppa, gestisce o mantiene un servizio del SEBC; 7) per «Comitato proprietario del sistema» si intende un Comitato del SEBC che dirige un servizio del SEBC.
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