Art. 3
Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità cooperanti
In vigore dal 10 ott 2022
Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità cooperanti
1. Previa approvazione del Consiglio direttivo, un’autorità cooperante può utilizzare i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC o con l’MVU nell’assolvimento dei compiti del SEBC e dei compiti della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare i servizi del SEBC presentano al Consiglio direttivo una dichiarazione con la quale confermano la propria partecipazione e accettano di ottemperare ai relativi obblighi di cui all’allegato II, compreso l’obbligo di versare i loro contributi direttamente alla banca centrale fornitrice ai sensi dell’.
3. Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare i servizi del SEBC rispettano il quadro normativo che disciplina ciascun servizio del SEBC, compresi gli accordi tra le banche centrali partecipanti e le banche centrali fornitrici. Gli accordi tra le parti possono instaurare un rapporto contrattuale diretto tra le banche centrali fornitrici e le autorità cooperanti. Le autorità cooperanti non partecipano ai lavori del rispettivo Comitato proprietario del sistema.
Storico versioni
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