Art. 4
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 10 ott 2022
Disposizioni finanziarie
Le banche centrali partecipanti e le autorità competenti partecipanti sostengono i costi per lo sviluppo e la gestione del rispettivo servizio del SEBC secondo uno schema di rimborso definito, basato su un criterio di ripartizione dei costi, come ulteriormente specificato nelle rispettive dotazioni finanziarie conformemente alle norme applicabili in materia di rimborso. Se del caso, le autorità cooperanti contribuiscono ai costi del rispettivo servizio del SEBC secondo uno specifico schema di rimborso.
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