Art. 12

Trasparenza

In vigore dal 3 ago 2022
Trasparenza 1.   I gruppi e i rispettivi sottogruppi sono iscritti nel «registro dei gruppi di esperti». 2.   Per quanto riguarda la composizione dei gruppi e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti: a) il nome delle organizzazioni di portatori di interessi; gli interessi rappresentati; b) il nome degli osservatori. 3.   Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono resi pubblici nel registro dei gruppi di esperti o tramite un link dal registro a un sito web dedicato in cui sono reperibili tali informazioni. L'accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell'utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono possibili eccezioni alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa arrecare pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all' del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
Storico versioni

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