Art. 12
Trasparenza
In vigore dal 3 ago 2022
Trasparenza
1. I gruppi e i rispettivi sottogruppi sono iscritti nel «registro dei gruppi di esperti».
2. Per quanto riguarda la composizione dei gruppi e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:
a)
il nome delle organizzazioni di portatori di interessi; gli interessi rappresentati;
b)
il nome degli osservatori.
3. Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono resi pubblici nel registro dei gruppi di esperti o tramite un link dal registro a un sito web dedicato in cui sono reperibili tali informazioni. L'accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell'utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono possibili eccezioni alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa arrecare pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all' del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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