Art. 11

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

In vigore dal 3 ago 2022
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate I membri del gruppo e i loro rappresentanti, gli esperti invitati, così come gli osservatori e i loro rappresentanti, sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (6) e 2015/444 (7) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti gli opportuni provvedimenti.
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