Art. 9
Osservatori
In vigore dal 3 ago 2022
Osservatori
1. Alle persone fisiche, alle organizzazioni, comprese le organizzazioni di portatori di interessi, e agli enti pubblici diversi dalle autorità competenti degli Stati membri può essere conferito lo status di osservatore, in conformità delle norme orizzontali, su invito diretto.
2. Le organizzazioni e gli enti pubblici nominati osservatori designano i propri rappresentanti.
3. Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dalla presidenza a partecipare ai dibattiti del gruppo e dei suoi sottogruppi, nonché ad apportare le proprie competenze tecniche. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri dei gruppi o dei rispettivi sottogruppi.
Storico versioni
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