Art. 9

Osservatori

In vigore dal 3 ago 2022
Osservatori 1.   Alle persone fisiche, alle organizzazioni, comprese le organizzazioni di portatori di interessi, e agli enti pubblici diversi dalle autorità competenti degli Stati membri può essere conferito lo status di osservatore, in conformità delle norme orizzontali, su invito diretto. 2.   Le organizzazioni e gli enti pubblici nominati osservatori designano i propri rappresentanti. 3.   Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dalla presidenza a partecipare ai dibattiti del gruppo e dei suoi sottogruppi, nonché ad apportare le proprie competenze tecniche. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri dei gruppi o dei rispettivi sottogruppi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:1368:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo