Art. 7

Sottogruppi

In vigore dal 3 ago 2022
Sottogruppi 1.   La DG AGRI ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato da essa definito. I sottogruppi operano in conformità alle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato. 2.   I membri dei sottogruppi che non sono membri del gruppo sono selezionati mediante un invito pubblico a presentare candidature, in conformità dell' e delle norme orizzontali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:1368:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo