Art. 7
Sottogruppi
In vigore dal 3 ago 2022
Sottogruppi
1. La DG AGRI ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato da essa definito. I sottogruppi operano in conformità alle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato.
2. I membri dei sottogruppi che non sono membri del gruppo sono selezionati mediante un invito pubblico a presentare candidature, in conformità dell' e delle norme orizzontali.
Storico versioni
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