Art. 4

Procedura di selezione

In vigore dal 3 ago 2022
Procedura di selezione 1.   La selezione delle organizzazioni partecipanti è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («il registro dei gruppi di esperti»). L'invito a presentare candidature può essere pubblicato anche tramite altri canali, tra cui siti web dedicati. L'invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze tecniche richieste e gli interessi che devono essere rappresentati in relazione all'attività da svolgere. Il termine minimo per la presentazione delle candidature è di quattro settimane. 2.   Ai fini della nomina è necessario che le organizzazioni di portatori di interessi siano iscritte nel registro per la trasparenza. 3.   Le organizzazioni di portatori di interessi sono nominate dal direttore generale della DG AGRI, tra quelle in possesso delle qualifiche e di un elevato livello di competenza tecnica negli ambiti di cui all', nonché della capacità di fornire consulenza conformemente all', che hanno risposto all'invito pubblico a presentare candidature. 4.   Le organizzazioni di portatori di interessi sono nominate per un mandato quinquennale. Il mandato può essere rinnovato.
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