Art. 3
Composizione
In vigore dal 3 ago 2022
Composizione
1. I gruppi sono composti da organizzazioni di portatori di interessi, diverse dagli enti pubblici, che operano a livello dell'Unione nei settori di cui all'.
2. Le organizzazioni partecipanti designano il rispettivo rappresentante da inviare alle riunioni dei gruppi in base ai punti dell'ordine del giorno. Su indicazione della presidenza, le organizzazioni possono essere rappresentate da più di un rappresentante. Ogni organizzazione ha un diritto di voto, a prescindere dal numero di rappresentanti.
3. Le organizzazioni partecipanti sono responsabili di garantire che i rispettivi rappresentanti apportino un elevato livello di competenza tecnica.
4. Le organizzazioni partecipanti che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo di esperti, che a parere della DG AGRI non soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o che si dimettono non sono più invitate a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituite per il periodo residuo del mandato.
Storico versioni
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