Art. 13
Spese di riunione
In vigore dal 3 ago 2022
Spese di riunione
1. I partecipanti alle attività dei gruppi e dei sottogruppi non sono remunerati per i servizi resi.
2. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per partecipare alle attività dei gruppi e dei sottogruppi, tranne in caso di partecipazione in modalità virtuale. I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti presso la Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nell'ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Storico versioni
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