Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 lug 2022
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'allegato IV e le definizioni che seguono:
1.
«consorzio SST»: il consorzio di organismi nazionali designati istituito a norma dell', paragrafo 3, della decisione n. 541/2014/UE;
2.
«proposta»: il progetto di accordo di partenariato SST e tutta la documentazione elencata nell'allegato III che gli Stati membri richiedenti devono trasmettere alla Commissione nell'ambito della loro proposta;
3.
«Stati membri richiedenti»: gli Stati membri che hanno presentato una proposta congiunta relativa alla partecipazione al partenariato SST;
4.
«revisioni operative annuali»: le attività operative, comprese la gestione della funzione di fornitura di servizi, la gestione della funzione di elaborazione e la gestione della funzione di rilevamento, sono monitorate mediante una «revisione operativa» annuale al fine di esaminare il comportamento globale del sistema SST dell'UE e gestirne le prestazioni e la disponibilità complessive;
5.
«Stati membri partecipanti»: gli Stati membri che partecipano al partenariato SST.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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