Art. 3
Informazioni classificate
In vigore dal 15 lug 2022
Informazioni classificate
1. Se la proposta contiene informazioni classificate, si applicano la decisione 2013/488/UE del Consiglio (3) e la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (4). Il livello di classificazione delle suddette informazioni non è superiore a «RESTREINT UE/EU RESTRICTED».
2. Se contiene informazioni classificate, la proposta include una sintesi in cui non sono riportate informazioni classificate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2022:1245:oj#art-3