Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 15 lug 2022
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'allegato IV e le definizioni che seguono: 1. «consorzio SST»: il consorzio di organismi nazionali designati istituito a norma dell', paragrafo 3, della decisione n. 541/2014/UE; 2. «proposta»: il progetto di accordo di partenariato SST e tutta la documentazione elencata nell'allegato III che gli Stati membri richiedenti devono trasmettere alla Commissione nell'ambito della loro proposta; 3. «Stati membri richiedenti»: gli Stati membri che hanno presentato una proposta congiunta relativa alla partecipazione al partenariato SST; 4. «revisioni operative annuali»: le attività operative, comprese la gestione della funzione di fornitura di servizi, la gestione della funzione di elaborazione e la gestione della funzione di rilevamento, sono monitorate mediante una «revisione operativa» annuale al fine di esaminare il comportamento globale del sistema SST dell'UE e gestirne le prestazioni e la disponibilità complessive; 5. «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri che partecipano al partenariato SST.
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