Art. 7
Condizioni dettagliate per dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696
In vigore dal 15 lug 2022
Condizioni dettagliate per dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/696
1. Gli Stati membri richiedenti designano tra loro uno Stato membro che funge da punto di contatto per le comunicazioni con la Commissione, come indicato all', paragrafo 2, e all', paragrafo 2.
2. La proposta comprende:
a)
il progetto di accordo di partenariato SST e tutta la documentazione elencata nell'allegato III;
b)
il nome e i recapiti dello Stato membro richiedente designato a norma del paragrafo 1.
3. La proposta e le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), sono conformi alle condizioni di cui all'allegato I.
Storico versioni
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