Art. 6
Firma, pubblicazione delle informazioni e altri accordi
In vigore dal 15 lug 2022
Firma, pubblicazione delle informazioni e altri accordi
1. Gli organismi nazionali costituenti firmano l'accordo di partenariato SST entro sei settimane dall'accettazione della proposta da parte della Commissione. Se tale accordo non è firmato, è avviata la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/696.
2. L'accordo di partenariato SST è inviato alla Commissione per posta raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che attesti la data effettiva di consegna e la validità del documento, compresa la firma elettronica.
3. La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco degli Stati membri partecipanti.
4. Il partenariato SST stabilisce un contatto diretto con l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) per quanto riguarda le attività dello sportello SST, al fine di concludere i necessari accordi di attuazione di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/696.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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