Art. 9

In vigore dal 12 lug 2022
1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito della sua relazione annuale, una valutazione dell'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva di una valutazione dell'attuazione. Tale relazione: a) esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione; b) valuta la situazione e le prospettive economiche dell'Ucraina, nonché l'attuazione degli obblighi di cui all', paragrafo 1; c) indica il legame tra gli obblighi e le condizioni definiti nel protocollo d'intesa, l'attuale situazione dell'Ucraina sotto il profilo macrofinanziario e la decisione della Commissione di versare la rata dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. 2.   Entro due anni dal termine del periodo di disponibilità, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, in cui analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione erogata e valuta in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.
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