Art. 9
In vigore dal 12 lug 2022
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, nell'ambito della sua relazione annuale, una valutazione dell'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva di una valutazione dell'attuazione. Tale relazione:
a)
esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;
b)
valuta la situazione e le prospettive economiche dell'Ucraina, nonché l'attuazione degli obblighi di cui all', paragrafo 1;
c)
indica il legame tra gli obblighi e le condizioni definiti nel protocollo d'intesa, l'attuale situazione dell'Ucraina sotto il profilo macrofinanziario e la decisione della Commissione di versare la rata dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
2. Entro due anni dal termine del periodo di disponibilità, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, in cui analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione erogata e valuta in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.
Storico versioni
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