Art. 3

In vigore dal 12 lug 2022
1.   La Commissione concorda con l'Ucraina obblighi di rendicontazione chiaramente definiti, ai quali deve essere collegata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Gli obblighi di rendicontazione, da definire in un protocollo d'intesa, sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Gli obblighi di rendicontazione garantiscono, in particolare, che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia usata in modo efficiente, trasparente e rendicontabile. La Commissione monitora periodicamente l'attuazione di tali obblighi di rendicontazione. 3.   Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e l'Ucraina. 4.   La Commissione verifica, con cadenza regolare, l'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e, in particolare, degli obblighi di rendicontazione stabiliti nel protocollo d'intesa. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta verifica.
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