Art. 1

In vigore dal 12 lug 2022
1.   L'Unione mette a disposizione dell'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 1 miliardo di EUR («assistenza macrofinanziaria dell'Unione»), al fine di sostenere la stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata all'Ucraina sotto forma di prestito. 2.   Al fine di finanziare l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell'Unione, i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e di concederli a sua volta in prestito all'Ucraina. La scadenza media massima del prestito è di 25 anni. 3.   La dotazione finanziaria di cui all', paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) 2021/947 è utilizzata, sotto forma di contributo in conto interessi di cui all', paragrafo 2, della presente decisione, per coprire i costi dei pagamenti di interessi relativi all'assistenza macrofinanziaria nel corso del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. 4.   L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese raggiunti tra la Commissione e l'Ucraina nel protocollo d'intesa di cui all', paragrafo 1. 5.   La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito a tali istituzioni i documenti pertinenti. 6.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di 12 mesi a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all', paragrafo 1. 7.   Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la annulla.
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