Art. 4
In vigore dal 12 lug 2022
1. Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in un'unica rata in forma di prestito. Il calendario per l'erogazione della rata è stabilito dalla Commissione. La rata può essere erogata in una o più tranche.
2. La Commissione decide di versare la rata a seguito della valutazione dei requisiti seguenti:
a)
il rispetto del prerequisito di cui all', paragrafo 1;
b)
l'entrata in vigore del protocollo d'intesa, che prevede l'istituzione di un sistema di rendicontazione applicabile durante l'intero periodo del prestito.
3. Qualora i requisiti di cui al paragrafo 2 non siano soddisfatti, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione o adotta le opportune misure previste dall'accordo di prestito. In tali casi comunica al Parlamento europeo e al Consiglio i motivi della sospensione o dell'annullamento.
4. In linea di principio l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale dell'Ucraina. Alle condizioni da concordare nel protocollo d'intesa, fra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere erogati al ministero delle Finanze dell'Ucraina come beneficiario finale.
Storico versioni
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