Art. 2
Autorità di sicurezza della Commissione
In vigore dal 7 apr 2022
Autorità di sicurezza della Commissione
1. Il direttore della direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza è l’autorità di sicurezza della Commissione di cui all’ della decisione (UE, Euratom) 2015/444.
2. L’autorità di sicurezza della Commissione espleta le sue funzioni nei seguenti ambiti definiti nella decisione (UE, Euratom) 2015/444, in conformità degli articoli da 3 a 7 della presente decisione:
a)
sicurezza del personale;
b)
sicurezza materiale;
c)
gestione delle ICUE;
d)
accreditamento di qualsiasi sistema di comunicazione e informazione (CIS) che tratta ICUE;
e)
sicurezza industriale; e
f)
scambio di informazioni classificate.
3. L’autorità di sicurezza della Commissione impartisce ai responsabili locali della sicurezza (LSO), agli LSO aggiunti, ai funzionari responsabili del controllo delle registrazioni (RCO) e agli RCO aggiunti la formazione obbligatoria sulle rispettive responsabilità e mansioni.
Storico versioni
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