Art. 2 · Autorità di sicurezza della Commissione

Art. 2

Autorità di sicurezza della Commissione

In vigore dal 7 apr 2022
Autorità di sicurezza della Commissione 1.   Il direttore della direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza è l’autorità di sicurezza della Commissione di cui all’ della decisione (UE, Euratom) 2015/444. 2.   L’autorità di sicurezza della Commissione espleta le sue funzioni nei seguenti ambiti definiti nella decisione (UE, Euratom) 2015/444, in conformità degli articoli da 3 a 7 della presente decisione: a) sicurezza del personale; b) sicurezza materiale; c) gestione delle ICUE; d) accreditamento di qualsiasi sistema di comunicazione e informazione (CIS) che tratta ICUE; e) sicurezza industriale; e f) scambio di informazioni classificate. 3.   L’autorità di sicurezza della Commissione impartisce ai responsabili locali della sicurezza (LSO), agli LSO aggiunti, ai funzionari responsabili del controllo delle registrazioni (RCO) e agli RCO aggiunti la formazione obbligatoria sulle rispettive responsabilità e mansioni.
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