Art. 3
Autorità per la garanzia di sicurezza delle informazioni
In vigore dal 7 apr 2022
Autorità per la garanzia di sicurezza delle informazioni
L’autorità per la garanzia di sicurezza delle informazioni è responsabile delle seguenti attività con riferimento alla protezione delle ICUE:
a)
elaborare politiche e orientamenti di sicurezza in materia di garanzia di sicurezza delle informazioni e monitorarne l’efficacia e la pertinenza;
b)
salvaguardare e gestire informazioni tecniche relative ai prodotti crittografici;
c)
provvedere affinché le misure in materia di garanzia di sicurezza delle informazioni siano conformi alle politiche della Commissione in materia di sicurezza e di appalti;
d)
garantire che i prodotti crittografici siano selezionati nel rispetto delle politiche che ne disciplinano l’ammissibilità e la selezione;
e)
consultare i proprietari di sistemi, i fornitori di sistemi, gli operatori della sicurezza e i rappresentanti degli utenti per quanto riguarda le politiche e gli orientamenti di sicurezza in materia di garanzia di sicurezza delle informazioni.
Storico versioni
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