Art. 3

Autorità per la garanzia di sicurezza delle informazioni

In vigore dal 7 apr 2022
Autorità per la garanzia di sicurezza delle informazioni L’autorità per la garanzia di sicurezza delle informazioni è responsabile delle seguenti attività con riferimento alla protezione delle ICUE: a) elaborare politiche e orientamenti di sicurezza in materia di garanzia di sicurezza delle informazioni e monitorarne l’efficacia e la pertinenza; b) salvaguardare e gestire informazioni tecniche relative ai prodotti crittografici; c) provvedere affinché le misure in materia di garanzia di sicurezza delle informazioni siano conformi alle politiche della Commissione in materia di sicurezza e di appalti; d) garantire che i prodotti crittografici siano selezionati nel rispetto delle politiche che ne disciplinano l’ammissibilità e la selezione; e) consultare i proprietari di sistemi, i fornitori di sistemi, gli operatori della sicurezza e i rappresentanti degli utenti per quanto riguarda le politiche e gli orientamenti di sicurezza in materia di garanzia di sicurezza delle informazioni.
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