Art. 7
Autorità di distribuzione degli apparati crittografici
In vigore dal 7 apr 2022
Autorità di distribuzione degli apparati crittografici
1. L’autorità di distribuzione degli apparati crittografici è responsabile della distribuzione del materiale crittografico utilizzato per la protezione delle ICUE (principalmente dispositivi di cifratura, chiavi crittografiche, certificati e relativi autenticatori) ai soggetti seguenti:
a)
utenti o servizi interni alla Commissione per i CIS gestiti da soggetti esterni;
b)
utenti o organizzazioni esterni alla Commissione per i CIS gestiti dalla Commissione.
2. L’autorità di distribuzione degli apparati crittografici può, a norma dell’, paragrafo 3, della decisione 2015/443, delegare ad altri servizi la distribuzione del materiale crittografico per soggetti terzi.
3. L’autorità di distribuzione degli apparati crittografici provvede affinché tutto il materiale crittografico sia inviato mediante canali sicuri in grado di prevenire e rilevare manomissioni, in conformità delle norme di sicurezza applicabili per il livello di classifica delle ICUE destinate ad essere protette per mezzo di tale materiale.
4. L’autorità di distribuzione degli apparati crittografici offre orientamento all’LSO e, se del caso, al responsabile della sicurezza informatica a livello locale di ciascun servizio della Commissione che partecipa alla produzione, alla distribuzione o all’impiego del materiale crittografico.
5. L’autorità di distribuzione degli apparati crittografici provvede affinché siano stabilite SecOP idonee per il processo di distribuzione.
Storico versioni
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