Art. 8
Osservatori
In vigore dal 6 apr 2022
Osservatori
1. Le persone fisiche, le organizzazioni, gli enti pubblici iscritti nel registro per la trasparenza, quali le organizzazioni dei consumatori, le parti sociali e i rappresentanti della società civile, possono ottenere lo status di osservatori su invito diretto.
2. Gli osservatori e i rispettivi rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a partecipare alle discussioni del gruppo e a fornire consulenza. Essi non hanno tuttavia diritto di voto.
Storico versioni
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