Art. 6
Sottogruppi
In vigore dal 6 apr 2022
Sottogruppi
La DG ENER ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo. I sottogruppi operano in conformità alle norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (13) e riferiscono al gruppo. Essi sono sciolti una volta espletato il loro mandato.
Storico versioni
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