Art. 7
Esperti esterni
In vigore dal 6 apr 2022
Esperti esterni
In funzione di determinate esigenze la DG ENER può invitare esperti esterni al gruppo con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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