Art. 4

Composizione

In vigore dal 6 apr 2022
Composizione 1.   Il gruppo è composto da autorità di tutti gli Stati membri. 2.   Le autorità degli Stati membri, in particolare i ministeri competenti per l’energia, nominano i propri rappresentanti e sono responsabili di garantire che essi forniscano un elevato livello di competenza in relazione al lavoro da svolgere e in funzione delle disposizioni interne dello Stato membro. 3.   Ciascuno Stato membro nomina al massimo due rappresentanti permanenti e due supplenti i quali parteciperanno ai lavori del gruppo al giusto livello decisionale. 4.   I supplenti sono nominati alle stesse condizioni dei membri permanenti di cui al paragrafo 2. I supplenti sostituiscono automaticamente i membri permanenti in caso di assenza o impedimento. 5.   La Commissione può rifiutare la nomina di un rappresentante se la ritiene inadeguata alla luce dei requisiti di cui al paragrafo 2. In tal caso lo Stato membro è invitato a nominare un altro rappresentante. Ciascun membro del gruppo provvede affinché il suo status di membro sia aggiornato. 6.   I dati personali dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) o dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), ove applicabile. 7.   I membri rimangono in carica fino alla fine del mandato o fino alla loro sostituzione. Il mandato può essere rinnovato.
Storico versioni

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