Art. 4
Composizione
In vigore dal 6 apr 2022
Composizione
1. Il gruppo è composto da autorità di tutti gli Stati membri.
2. Le autorità degli Stati membri, in particolare i ministeri competenti per l’energia, nominano i propri rappresentanti e sono responsabili di garantire che essi forniscano un elevato livello di competenza in relazione al lavoro da svolgere e in funzione delle disposizioni interne dello Stato membro.
3. Ciascuno Stato membro nomina al massimo due rappresentanti permanenti e due supplenti i quali parteciperanno ai lavori del gruppo al giusto livello decisionale.
4. I supplenti sono nominati alle stesse condizioni dei membri permanenti di cui al paragrafo 2. I supplenti sostituiscono automaticamente i membri permanenti in caso di assenza o impedimento.
5. La Commissione può rifiutare la nomina di un rappresentante se la ritiene inadeguata alla luce dei requisiti di cui al paragrafo 2. In tal caso lo Stato membro è invitato a nominare un altro rappresentante. Ciascun membro del gruppo provvede affinché il suo status di membro sia aggiornato.
6. I dati personali dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) o dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), ove applicabile.
7. I membri rimangono in carica fino alla fine del mandato o fino alla loro sostituzione. Il mandato può essere rinnovato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2022:589:oj#art-4