Art. 10

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

In vigore dal 6 apr 2022
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate I membri del gruppo e i rispettivi rappresentanti, così come gli osservatori e gli esperti invitati, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (15) e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (16). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:589:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo