Art. 10
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
In vigore dal 6 apr 2022
Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate
I membri del gruppo e i rispettivi rappresentanti, così come gli osservatori e gli esperti invitati, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (15) e (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (16). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.
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