Art. 4

In vigore dal 24 feb 2022
1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macro-finanziaria dell’Unione in due rate di uguale importo, entrambe consistenti in un prestito. I termini temporali per l’erogazione di ciascuna rata sono fissati nel protocollo d’intesa. 2.   Per gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (UE) 2021/947. 3.   La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate tutte le condizioni seguenti: a) il prerequisito di cui all’, paragrafo 1; b) un bilancio costantemente soddisfacente dell’attuazione di un accordo di credito non cautelare con l’FMI; c) l’attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa. In linea di principio, il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi dal versamento della prima rata. 4.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell’annullamento. 5.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogata alla Banca nazionale dell’Ucraina. Alle condizioni che saranno concordate nel protocollo d’intesa, fra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze dell’Ucraina come beneficiario finale.
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