Art. 1

In vigore dal 24 feb 2022
1.   L’Unione mette a disposizione dell’Ucraina un’assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 1,2 miliardi di EUR («assistenza macrofinanziaria dell’Unione»), al fine di sostenere la stabilizzazione economica dell’Ucraina e un programma sostanziale di riforme nel paese. L’intero importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogato all’Ucraina sotto forma di prestiti. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata all’approvazione del bilancio dell’Unione per l’anno in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L’assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno di sostegno alla bilancia dei pagamenti dell’Ucraina individuato nel programma dell’FMI. 2.   Al fine di finanziare l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito i fondi necessari, per conto dell’Unione, sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a prestarli all’Ucraina. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni. 3.   L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e l’Ucraina, nonché ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell’accordo di associazione, comprendente la DCFTA, concordato nell’ambito della PEV. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni. 4.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di 12 mesi a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all’, paragrafo 1. 5.   Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la annulla.
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