Art. 3

In vigore dal 24 feb 2022
1.   La Commissione concorda con le autorità ucraine, secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Tali condizioni di politica economica e finanziarie sono stabilite in un protocollo d’intesa comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e finanziarie stabilite nel protocollo d’intesa sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all’, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dall’Ucraina con il sostegno dell’FMI. 2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Ucraina, anche ai fini del ricorso all’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell’apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo, nonché di altre priorità della politica esterna dell’Unione. La Commissione monitora regolarmente i progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi. 3.   Le condizioni finanziarie dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e l’Ucraina. 4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte, e che le politiche economiche dell’Ucraina siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Ai fini di tale verifica la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e con il Consiglio.
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