Art. 2

In vigore dal 24 feb 2022
1.   La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata al prerequisito del rispetto, da parte dell’Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani. 2.   La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. 3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (6).
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