Art. 7
Durata delle limitazioni
In vigore dal 27 gen 2022
Durata delle limitazioni
1. Le limitazioni di cui agli continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili.
2. Qualora i motivi di una limitazione di cui agli o 5 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione.
3. Essa comunica inoltre all’interessato i motivi principali dell’applicazione della limitazione e lo informa in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
4. La Commissione riesamina l’applicazione delle limitazioni di cui agli al momento della risposta alle domande presentate ai sensi degli articoli 22 quater e 24 nonché dell’articolo 90, paragrafo 1, dello statuto e ai reclami presentati ai sensi dell’articolo 22 quater nonché dell’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto o, se anteriore, al momento della chiusura di tali domande e reclami. Successivamente la Commissione valuta su base annuale la necessità di mantenere le limitazioni. Il riesame comprende una valutazione della necessità e proporzionalità della limitazione tenuto conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
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