Art. 6
Annotazione e registrazione delle limitazioni
In vigore dal 27 gen 2022
Annotazione e registrazione delle limitazioni
1. La Commissione annota i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa una valutazione della relativa necessità e proporzionalità, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.
2. L’annotazione indica in che modo l’esercizio del diritto da parte dell’interessato comprometterebbe uno o più dei motivi applicabili di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725.
3. Tali annotazioni e, se del caso, la documentazione contenente gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono registrate. Su richiesta, sono messe a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati.
Storico versioni
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