Art. 8
Garanzie e periodi di conservazione
In vigore dal 27 gen 2022
Garanzie e periodi di conservazione
1. La Commissione, nello specifico l’unità «Ricorsi e seguito dei casi» della DG HR, attua garanzie volte a prevenire abusi e l’accesso o il trasferimento illeciti di dati personali in relazione ai quali si applicano o si potrebbero applicare limitazioni. Tali garanzie comprendono misure tecniche e organizzative quali:
a)
una chiara definizione dei ruoli, delle responsabilità, dei diritti di accesso e delle fasi procedurali;
b)
un ambiente elettronico sicuro che impedisca l’accesso o il trasferimento illecito o accidentale di dati elettronici a persone non autorizzate;
c)
la conservazione e il trattamento sicuri dei documenti cartacei limitatamente a quanto strettamente necessario per conseguire la finalità del trattamento;
d)
il debito monitoraggio delle limitazioni e un riesame periodico della loro applicazione. Il riesame di cui alla lettera d) è effettuato almeno ogni sei mesi.
2. Le limitazioni sono revocate non appena le circostanze che le giustificano cessano di sussistere.
3. I dati personali sono conservati conformemente alle pertinenti norme di conservazione della Commissione, da definire nei registri tenuti a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1725. Al termine del periodo di conservazione, i dati personali sono cancellati, resi anonimi o trasferiti agli archivi a norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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