Art. 3
Comunicazione di informazioni agli interessati
In vigore dal 27 gen 2022
Comunicazione di informazioni agli interessati
1. La Commissione pubblica sul suo sito web un’informativa sulla protezione dei dati per informare tutti gli interessati riguardo alle sue attività che comportano il trattamento dei loro dati personali ai fini della gestione delle domande e dei reclami ai sensi dello statuto.
2. La Commissione informa, individualmente e con mezzi appropriati, i richiedenti e i reclamanti, le persone interessate e i testimoni a cui è stato chiesto di comunicare informazioni in relazione a tali domande o reclami, in merito al trattamento dei loro dati personali.
3. Allorché limita, in tutto o in parte, a norma dell’, la comunicazione di informazioni di cui al paragrafo 2 alle persone interessate, i cui dati personali sono trattati ai fini della gestione delle domande e dei reclami ai sensi dello statuto, la Commissione annota e registra i motivi della limitazione conformemente all’.
Storico versioni
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