Art. 3
Condizioni di concessione dell’aiuto
In vigore dal 7 dic 2021
Condizioni di concessione dell’aiuto
1. La Finlandia stabilisce, entro i limiti disposti dalla presente decisione, le condizioni per la concessione degli aiuti alle varie categorie di beneficiari. Tali condizioni includono i criteri di ammissibilità e di selezione applicati e assicurano la parità di trattamento dei beneficiari.
2. La Finlandia versa ogni anno un aiuto ai beneficiari sulla base dei fattori di produzione o delle unità di produzione reali di cui all’, paragrafo 3. Possono essere versati anticipi sulla base delle stime iniziali per un determinato anno.
3. Per il settore del latte vaccino l’aiuto può essere versato in rate mensili sulla base dei dati di produzione reali.
4. Il superamento del numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili all’aiuto di cui all’allegato II è preso in considerazione mediante una riduzione corrispondente del numero dei fattori di produzione ammissibili all’aiuto nell’anno successivo al superamento.
5. Il pagamento eccessivo o indebito a favore di un beneficiario è recuperato deducendo gli importi corrispondenti dagli aiuti pagati al beneficiario nell’anno successivo o è altrimenti recuperato in quell’anno se al beneficiario non è dovuto alcun importo di aiuto.
Storico versioni
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