Art. 1

Aiuti autorizzati

In vigore dal 7 dic 2021
Aiuti autorizzati 1.   Dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 la Finlandia è autorizzata ad attuare il regime di aiuti a lungo termine in favore dell’agricoltura nelle proprie zone nordiche, che comprendono i comuni (kunta) elencati nell’allegato I. 2.   L’importo totale degli aiuti concessi non può superare 574,5 milioni di EUR per anno civile, di cui un massimo di 221,0 milioni di EUR è destinato alla produzione di latte vaccino. Tali importi sono considerati medie annuali degli aiuti concessi nel corso dei sei anni civili coperti dalla presente decisione. 3.   Le categorie di aiuti e i settori di produzione per ciascuna categoria, i massimali medi annuali consentiti per categoria, calcolati secondo quanto indicato al paragrafo 2, nonché il numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili per categoria di aiuti sono stabiliti nell’allegato II. 4.   Gli aiuti sono concessi in base ai fattori di produzione ammissibili come segue: (a) per unità di bestiame nel caso della zootecnia; (b) per ettaro per la produzione vegetale; (c) per m2 per la produzione in serra; (d) per m3 per il magazzinaggio di prodotti orticoli; e (e) a titolo di compensazione per i costi effettivi sostenuti per il trasporto di latte e carni e per i servizi indispensabili per la produzione zootecnica, detraendo tutti gli altri sostegni pubblici destinati a coprire gli stessi costi. Gli aiuti per la produzione di latte vaccino e l’aiuto al magazzinaggio di frutti di bosco e funghi selvatici possono essere concessi per chilogrammo di produzione effettiva. L’aiuto per l’allevamento delle renne non deve dar luogo a una sovracompensazione derivante dalla combinazione con l’aiuto concesso a norma dell’articolo 213 del regolamento (UE) n. 1308/2013. I coefficienti di conversione in unità di bestiame (UBA) per i vari tipi di animali figurano nell’allegato III. 5.   In conformità al paragrafo 3 ed entro i limiti di cui all’allegato II, la Finlandia differenzia gli aiuti nelle proprie zone nordiche e fissa gli importi degli aiuti annuali per fattore di produzione, costo o unità di produzione sulla base di criteri oggettivi connessi alla gravità degli svantaggi naturali e degli altri fattori che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 142, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, dell’atto di adesione.
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