Art. 4
Disposizioni relative alle informazioni ed ai controlli
In vigore dal 7 dic 2021
Disposizioni relative alle informazioni ed ai controlli
1. Tra le informazioni fornite a norma dell’articolo 143, paragrafo 2, dell’atto di adesione, la Finlandia trasmette alla Commissione, ogni anno entro il 1o giugno, le informazioni sull’erogazione degli aiuti concessi nell’ambito della presente decisione nel corso dell’anno civile precedente.
Queste informazioni riguardano in particolare:
(a)
l’individuazione dei comuni in cui gli aiuti sono stati erogati per mezzo di una mappa dettagliata e, ove necessario, di altri dati;
(b)
la produzione totale, relativa all’intero anno di riferimento, per le zone ammissibili all’aiuto nell’ambito della presente decisione, con l’indicazione delle quantità per ciascuno dei prodotti specificati nell’allegato II;
(c)
il numero totale di fattori di produzione, il numero di fattori di produzione ammissibili all’aiuto e il numero di fattori di produzione che beneficiano di un sostegno per settore di produzione specificato nell’allegato II con una ripartizione per prodotto all’interno di ciascun settore, compresa l’indicazione di eventuali superamenti dei massimali annuali consentiti per i fattori di produzione;
(d)
il totale degli aiuti erogati, l’importo totale degli aiuti per categoria di aiuti e il tipo di produzione, gli importi versati ai beneficiari per fattore di produzione/altra unità, nonché i criteri per la differenziazione degli importi degli aiuti in base alla sottoregione e al tipo di azienda agricola o ad altre considerazioni;
(e)
il sistema di erogazione applicato con i dettagli riguardanti eventuali anticipi sulla base di stime, pagamenti finali nonché pagamenti eccessivi rilevati e il relativo recupero;
(f)
gli importi degli aiuti ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell’articolo 213 del regolamento (UE) n. 1308/2013 erogati nei comuni interessati dalla presente decisione; e
(g)
i riferimenti alla legislazione nazionale con cui viene data attuazione agli aiuti.
2. Entro il 1o giugno 2027, la Finlandia presenta alla Commissione, oltre alla relazione annuale relativa all’anno 2026, la relazione sul periodo quinquennale dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2026.
La relazione riporta in particolare:
(a)
il totale degli aiuti erogati durante il periodo quinquennale e la loro distribuzione tra le categorie di aiuti, i tipi di produzione e le sottoregioni;
(b)
la produzione totale, il numero di fattori di produzione e i livelli di reddito degli agricoltori nelle zone ammissibili all’aiuto;
(c)
l’andamento della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione nel contesto socioeconomico delle zone nordiche;
(d)
gli effetti degli aiuti sulla tutela dell’ambiente e sulla salvaguardia dello spazio naturale; e
(e)
proposte di sviluppo degli aiuti sulla base dei dati presentati nella relazione, del contesto nazionale e unionale della produzione agricola e di altri fattori pertinenti.
3. La Finlandia fornisce i dati in una forma compatibile con le norme statistiche utilizzate dall’Unione.
4. La Finlandia prende i provvedimenti necessari per l’applicazione della presente decisione e per i controlli opportuni nei confronti dei beneficiari.
5. Le misure di controllo sono armonizzate, per quanto possibile, con i sistemi di controllo applicati nell’ambito dei regimi di sostegno dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2021:2312:oj#art-4