Art. 5

Applicazione delle modifiche

In vigore dal 7 dic 2021
Applicazione delle modifiche Qualora la Commissione decidesse di modificare la presente decisione, segnatamente in funzione di eventuali cambiamenti delle organizzazioni comuni di mercato o del regime di sostegno diretto o di variazione delle aliquote degli aiuti di Stato autorizzati nel settore agricolo, qualsiasi modifica degli aiuti autorizzati dalla presente decisione si applica soltanto a decorrere dall’anno successivo a quello dell’adozione di detta modifica.
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