Art. 10

Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione

In vigore dal 24 nov 2021
Soppressione, riduzione o sospensione del contributo finanziario dell'Unione 1.   Se il partenariato sulla metrologia non soddisfa le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione, la Commissione può sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere tale contributo. 2.   Se uno Stato partecipante non contribuisce al finanziamento del partenariato sulla metrologia, contribuisce solo parzialmente o non rispetta le scadenze per i contribuiti di cui all', la Commissione può sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione. La decisione della Commissione non impedisce il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti dallo Stato partecipante prima che la decisione di sopprimere, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione sia notificata al partenariato sulla metrologia.
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