Art. 12

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

In vigore dal 24 nov 2021
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Nell'attuare il partenariato sulla metrologia, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 3.   EURAMET concede al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, come pure alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per lo svolgimento degli audit. 4.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (12), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni, decisioni o contratti finanziati a norma della presente decisione. 5.   La Procura europea (EPPO) può svolgere indagini conformemente alle disposizioni e secondo le procedure di cui al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (13), al fine di indagare su reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dall' di tale regolamento. 6.   Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5, le convenzioni, le decisioni e i contratti derivanti dall'attuazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, EURAMET, la Corte dei conti, l'EPPO e l'OLAF a eseguire tali audit, verifiche sul posto e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze.
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