Art. 11
Audit ex post
In vigore dal 24 nov 2021
Audit ex post
1. Gli audit ex post delle spese relative alle azioni indirette di cui all', paragrafo 1, lettera a), della presente decisione, sono effettuati da EURAMET conformemente all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695.
2. La Commissione può effettuare autonomamente gli audit di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In tali casi la Commissione effettua tali audit conformemente alle norme applicabili, in particolare l'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/695 e l'articolo 127 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Storico versioni
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