Art. 8
Norme di partecipazione e diffusione
In vigore dal 24 nov 2021
Norme di partecipazione e diffusione
1. EURAMET è considerata un organismo di finanziamento ai sensi dell', punto 14, del regolamento (UE) 2021/695 e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all', paragrafo 1, lettera a), della presente decisione conformemente all', paragrafo 2, di tale regolamento.
2. Il regolamento (UE) 2021/695, in particolare le norme di partecipazione, scienza aperta e diffusione ivi previste, si applica alle azioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), della presente decisione. Inoltre, a norma dell', paragrafo 2, di tale regolamento, ove strettamente necessario e previa consultazione del gruppo direttivo di cui all' della presente decisione qualora il comitato del partenariato per la metrologia richieda tale consultazione, il programma di lavoro annuale può limitare il ruolo di coordinatore nelle azioni indirette, dalla presentazione della proposta fino al termine del progetto, agli INM e agli ID degli Stati partecipanti al fine di garantire il conseguimento delle finalità e degli obiettivi in termini di contributi degli Stati partecipanti.
3. EURAMET garantisce adeguate interazioni con gli INM e gli ID nelle azioni indirette di cui all', paragrafo 1, lettera a), conformemente alla loro designazione da parte dell'autorità nazionale competente. EURAMET, inoltre, promuove e sostiene la partecipazione di altri soggetti, comprese le PMI, a tutti gli inviti a presentare proposte.
Storico versioni
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