Art. 13
Osservatori
In vigore dal 10 nov 2021
Osservatori
1. Gli Stati partecipanti al meccanismo unionale hanno lo status di osservatori in seno al consiglio. Ciascun Stato partecipante nomina un rappresentante e un rappresentante aggiunto in seno al consiglio in qualità di osservatore. È promossa una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere.
2. Gli osservatori partecipano alle discussioni e forniscono consulenza. Tuttavia non hanno diritto di voto.
3. Gli osservatori sono considerati «membri di tipo E» ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera e), della decisione C(2016) 3301 final della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
Storico versioni
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