Art. 15

Obbligo di riservatezza

In vigore dal 10 nov 2021
Obbligo di riservatezza I membri del consiglio, del segretariato e dei gruppi di lavoro dei pilastri sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative modalità di applicazione, nonché dalle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE di cui all’allegato della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (5). In caso di inosservanza di tali obblighi, la Commissione prende provvedimenti idonei.
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